La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune.
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO
In tutti i casi occorre presentare:
- documento d’identità di tutti i soggetti;
- firme di tutti i soggetti maggiorenni (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare apposita delega);
- regolare titolo di occupazione dell’alloggio
- se di PROPRIETA': del rogito di acquisto o attestato notarile;
- se in AFFITTO: del contratto di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate;
- se in COMODATO D'USO: del contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;
- i soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. nel caso si raggiunga una persona già residente, si presenta una dichiarazione scritta e firmata da chi già risiede (dichiarazione di affettività nel caso di semplice convivenza o di accoglienza se in rapporti di parentela); qualora a trasferirsi siano persone non menzionate nel contratto d'affitto o di comodato, si aggiunge una dichiarazione scritta e firmata dal proprietario di casa;
- in aggiunta, ai cittadini extra-UE si richiede passsaporto e permesso di soggiorno in corso di validità, mentre per i cittadini UE alla prima registrazione anagrafica la dichiarazione di residenza è disciplinata ai sensi del d.lgs. 30/2007.
ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Nel caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
DOMICILIO
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica in anagrafe di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.
L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.
L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.
QUANTO COSTA
I servizi descritti sono gratuiti
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
- Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)