Cambio di residenza

Istruzioni e moduli

Descrizione

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune.

La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO

  1. Documento di riconoscimento;
  2. regolare titolo di occupazione dell’alloggio a seconda dei seguenti casi:
  • PROPRIETA': del rogito di acquisto o attestato notarile;
  • AFFITTO: del contratto di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate;
  • COMODATO D'USO: del contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;
  • nel caso si venga invece ospitati e si inizi a coabitare, si presenta una dichiarazione scritta e firmata dalla persona già residente (utilizzando il modulo precompilato dichiarazione di affettività o di accoglienza a seconda se in rapporti di parentela o meno, a cui si aggiunge una dichiarazione scritta e firmata dal proprietario di casa qualora chi ospiti sia affittuario).

Le persone maggiorenni coinvolte nel cambio residenza devono apporre la propria firma in presenza o tramite apposita delega.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

La dichiarazione di residenza può essere presentata allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico oppure on-line tramite portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. 

La decorrenza giuridica del cambio di residenza inizia dalla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.

Nel caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

 

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica in anagrafe di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.

L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

 

QUANTO COSTA

I servizi descritti sono gratuiti

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •     Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  •     Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
  •     Legge 7 agosto 1990, n. 241
  •     Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
  •     Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Servizi Demografici

Piazza Crivelli Serbelloni, 1, 21016 Luino VA, Italia

Email: info@comune.luino.va.it
PEC: comune.luino@legalmail.it
Telefono: 0332 543531

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Data inizio

30/01/2025

Documenti collegati

Ulteriori informazioni

Effettuabile durante gli orari di apertura al pubblico o tramite il portale ANPR

Eventi della vita delle persone

Cambio di residenza o domicilio

Pagina aggiornata il 17/10/2025