La persona che ha perso il possesso di un autoveicolo può fare causa chiedendo che il giudice dichiari la perdita del possesso a far data dal giorno in cui effettivamente non ha più avuto la disponibilità della vettura. Per esempio: casi in cui non sia stato ancora effettuato il passaggio di proprietà; mancata trascrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà o della demolizione dell’auto per inadempienza del concessionario o del demolitore; furto del veicolo; nel caso in cui un terzo se ne sia indebitamente appropriato; truffa.
La causa va fatta contro la persona a cui si è ceduta la vettura; in mancanza (ad esempio in caso di furto) la causa va fatta nei confronti dell’ACI quale tenutaria del P.R.A.
Onere della prova: chi fa causa deve fornire al giudice le prove della perdita di possesso; se non è in grado di provare quando e come ha perso il possesso dell’autoveicolo il giudice non può accogliere la domanda.
Competenza territoriale: la causa deve essere fatta davanti al Giudice di Pace dove ha le residenza la persona che si vuole chiamare in giudizio (o la sede se si tratta di una società). In alternativa la causa può essere fatta dove è sorta l’obbligazione oppure dove questa doveva essere eseguita.
Il valore della causa è il valore dell’autovettura al momento della perdita di possesso.
La causa può essere fatta personalmente solo se il valore dell’autovettura non era superiore a euro 1.100,00, oltre questo valore occorre l’autorizzazione del giudice, che la concede solo se il richiedente ha le conoscenze tecniche necessarie a gestire la causa da solo.
Chi inizia una causa personalmente senza assistenza del difensore è comunque tenuto a rispettare le regole della procedure per cui deve essere in grado di gestire correttamente tutte le fasi del processo.
Passaggi che deve fare il ricorrente:
- Compilare il modulo (vedi in basso in elenco documenti) in tutte le sue parti in due copie originali e firmarlo
- Pagare tramite pagoPA il contributo unificato dovuto
- Iscrivere la causa a ruolo (portare o spedire con raccomandata ricorso, copia dei documenti e attestazione di pagamento del contributo unificato)
- Compilare la nota di iscrizione a ruolo
- Quando il giudice ha emesso il decreto di fissazione udienza chiedere due copie conformi di ricorso e decreto alla cancelleria e portarle agli ufficiali giudiziari per la notifica al convenuto; tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a 40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e a 60 giorni se si trova all'estero.
- Ritirare l’atto notificato e portarlo alla cancelleria preferibilmente prima dell’udienza o portarlo con sé il giorno dell’udienza
- Partecipare all’udienza
- Una volta che il Giudice ha emesso la sentenza l’interessato dovrà curarne la registrazione al P.R.A. e portare copia dell’avvenuta registrazione entro 30 giorni alla Cancelleria del Giudice di Pace
Per le notifiche: UNEP Varese Viale Milano 13 - TEL. 0332 453238
Orari : Lunedì – Venerdì: 8.30-11.30