Il ricorso è alternativo al pagamento della multa: o si fa ricorso o si paga la multa- non si possono fare entrambe le cose. Il ricorso si presenta esclusivamente al Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione. Può fare ricorso solamente l’intestatario della multa, personalmente o tramite un avvocato. Il termine è di 30 giorni dalla notifica della multa: il semplice avviso trovato sul parabrezza non è impugnabile.
La cancelleria è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13:00. Non verranno accettati atti al di fuori di questo orario. Il ricorso può essere spedito con raccomandata ma deve contenere le copie necessarie e l’attestazione del pagamento del contributo unificato in base al valore della causa e dei diritti forfettizzati per cause di valore superiore a € 1.033,01
Documentazione da depositare presso la cancelleria :
E’ obbligatorio indicare il codice fiscale, altrimenti verrà applicata una sanzione pari al 50% del valore del contributo unificato.
E’ obbligatorio anche indicare il valore della causa (è il valore della multa), altrimenti verrà applicata una sanzione pari a € 1.646,00.
Il ricorrente deve eleggere domicilio nel territorio del Comune di Luino, in difetto le notifiche riguardanti il presente procedimento saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice di Pace. Il ricorrente ne dovrà curare il ritiro presso la stessa e comunque informarsi sugli sviluppi del ricorso. Al momento del deposito viene comunicato il numero di ruolo; con questo numero si può essere aggiornati sullo stato della pratica collegandosi al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp
Attenzione : nel caso di opposizione a multa che preveda come la sanzione accessoria della decurtazione di punti, la proposizione del ricorso non esenta dall’obbligo di comunicazione dei dati del conducente: si consiglia di fare comunque la comunicazione nei termini prescritti segnalando la pendenza del ricorso avanti il Giudice di Pace di Luino e indicando il numero di RG. La mancata comunicazione dei dati entro i 60 giorni qualora richiesta comporta l’applicazione di un’ulteriore e separata sanzione.
All’udienza deve essere presente il ricorrente per spiegare al giudice le sue ragioni. In caso di impedimento motivato occorre fare per tempo richiesta scritta di rinvio di udienza documentando adeguatamente i motivi.
Al termine dell’udienza il giudice decide se la multa è corretta o meno; la parte che perde può essere condannata a pagare all’altra parte le spese del giudizio; se il giudice respinge il ricorso stabilisce anche l’importo della multa che deve essere pagata entro 30 giorni.