Dichiarazioni di nascita

Informazioni

Descrizione

Informazioni

La dichiarazione relativa ad una nuova nascita può essere fatta:

  • presso il Comune di nascita: da parte del genitore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all’ufficio stato civile del comune dove è avvenuto il parto, producendo l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il centro di nascita: da parte del genitore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
  • presso il Comune di residenza dei genitori : in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita.

Se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore; se i genitori non sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi.

Il Comune di residenza, successivamente alla dichiarazione di nascita, richiederà il numero di codice fiscale alla competente Azienda Sanitaria. La Tessera Sanitaria verrà successivamente inviata all’indirizzo del neonato.

I giorni vanno computati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno.

Cosa presentare

  1.     Attestazione di nascita rilasciata dal sanitario che ha assistito al parto
  2.     Documento di identità del dichiarante/dei dichiaranti

Attribuzione del cognome

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 (così come ripresa dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 63/2022), il cognome del nascituro deve comporsi con i cognomi dei genitori nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

Per maggiori informazioni

Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail.

 

Ufficio responsabile

Ufficio Servizi Demografici

Piazza Crivelli Serbelloni, 1, 21016 Luino VA, Italia

Email: info@comune.luino.va.it
PEC: comune.luino@legalmail.it
Telefono: 0332 543531

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Pagina aggiornata il 08/04/2025