Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
E' possibile tramite UnicumData, un innovativo servizio che mette gratuitamente a disposizione dei cittadini e delle aziende uno Sportello Telematico Evoluto attivo H24, generare la dichiarazione TARI precompilata OnLine e accedere al proprio cassetto fiscale https://luino.unicumdata.it/
Esistono due tipologie di Tari:
Tari per utenze domestiche
- relativa ad abitazioni, garage, cantine.
Tari per utenze non domestiche
- relativa ad attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc.
Per entrambe le tipologie, la Tari si compone di una quota fissa e di una variabile.
Si applica poi l'addizionale Tefa, pari al 5% del tributo, dovuto alla Provincia di Varese per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. L'importo totale dell'avviso comprende già tale quota.
Utenze domestiche
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione dal numero degli occupanti.
Iscrizione al ruolo Tari: è obbligo di legge provvedere all'iscrizione al ruolo tramite modello di autodenuncia:
- è possibile compilarlo da denuncia tari domestica per inviarlo a protocollo oppure si può procedere ad invio mezzo Telematico con autenticazione Spid
- è possibile compilarlo da denuncia tari non domestica per inviarlo a protocollo oppure si può procedere ad invio mezzo Telematico con autenticazione Spid
oppure rivolgendosi all'Ufficio Tributi
Ogni cambiamento della situazione abitativa incide sulla tariffa Tari e richiede la presentazione della dichiarazione di nuova occupazione, di variazione del numero di occupanti non residenti o di metratura per ampliamento o per cambio abitazione.
Cancellazione del ruolo Tari: è obbligo di legge provvedere alla cancellazione dal ruolo tari, tramite modello di autodenuncia, scaricabile qui per l'invio a protocollo, oppure mediante mezzo telematico con autenticazione Spid/eIDAS, oppure rivolgendosi all'Ufficio Tributi
La cancellazione non può essere effettuata d' ufficio sulla base di denunce anagrafiche. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita denuncia di cessazione, che dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione stessa.
Il calcolo Tari è effettuato sulla base delle tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale e viene inviata a tutti i cittadini iscritti al ruolo mediante Posta Semplice.
Dal 2025 la modalità del pagamento del tributo sarà solamente mediante PagoPa.
Dal 2024 il tributo è composto, per deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito due distinte componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva:
- la componente perequativa UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti - di 0,10 euro per utenza ;
- la componente perequativa UR2,a, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che implicano interventi speciali ed urgenti - di 1,5 euro per utenza.
Con il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025, è stato istituito il “bonus sociale per i rifiuti”. Come per il bonus idrico, questa agevolazione è riconosciuta agli utenti con un ISEE non superiore a 9.530 euro (elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico). Tale bonus è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2025 e consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI).
Per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. Dal’anno 2025 la componente UR3 è posta a 6 €/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).