Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
E' possibile tramite UnicumData, un innovativo servizio che mette gratuitamente a disposizione dei cittadini e delle aziende uno Sportello Telematico Evoluto attivo H24, generare la dichiarazione TARI precompilata OnLine e accedere al proprio cassetto fiscale https://luino.unicumdata.it/
Esistono due tipologie di Tari:
Tari per utenze domestiche
- relativa ad abitazioni, garage, cantine.
Tari per utenze non domestiche
- relativa ad attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc.
Per entrambe le tipologie, la Tari si compone di una quota fissa e di una variabile.
Si applica poi l'addizionale Tefa, pari al 5% del tributo, dovuto alla Provincia di Varese per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. L'importo totale dell'avviso comprende già tale quota.
Utenze domestiche
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione dal numero degli occupanti.
Iscrizione al ruolo Tari: è obbligo di legge provvedere all'iscrizione al ruolo tramite modello di autodenuncia:
- è possibile compilarlo da denuncia tari domestica per inviarlo a protocollo oppure si può procedere ad invio mezzo Telematico con autenticazione Spid
- è possibile compilarlo da denuncia tari non domestica per inviarlo a protocollo oppure si può procedere ad invio mezzo Telematico con autenticazione Spid
oppure rivolgendosi all'Ufficio Tributi
Ogni cambiamento della situazione abitativa incide sulla tariffa Tari e richiede la presentazione della dichiarazione di nuova occupazione, di variazione del numero di occupanti non residenti o di metratura per ampliamento o per cambio abitazione.
Cancellazione del ruolo Tari: è obbligo di legge provvedere alla cancellazione dal ruolo tari, tramite modello di autodenuncia, scaricabile qui per l'invio a protocollo, oppure mediante mezzo telematico con autenticazione Spid/eIDAS, oppure rivolgendosi all'Ufficio Tributi
La cancellazione non può essere effettuata d' ufficio sulla base di denunce anagrafiche. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita denuncia di cessazione, che dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione stessa.
Il calcolo Tari è effettuato sulla base delle tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale e viene inviata a tutti i cittadini iscritti al ruolo mediante Posta Semplice.
Dal 2025 la modalità del pagamento del tributo sarà solamente mediante PagoPa.
Dal 2024 il tributo è composto, per deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito due distinte componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva:
- la componente perequativa UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti - di 0,10 euro per utenza ;
- la componente perequativa UR2,a, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che implicano interventi speciali ed urgenti - di 1,5 euro per utenza.
Con il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025, è stato istituito il “bonus sociale per i rifiuti”. Come per il bonus idrico, questa agevolazione è riconosciuta agli utenti con un ISEE non superiore a 9.530 euro (elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico). Tale bonus è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2025 e consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI).
Per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. Per l’anno 2025 la componente UR3 è posta a 6 €/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Non sono ancora chiare le modalità di attuazione del D.P.C.M. sopra citato, né per quanto riguarda le modalità di identificazione dei soggetti beneficiari del bonus, né per l’effettiva applicazione della nuova componente UR3 a carico del cittadino. Per questo motivo, per la bollettazione TARI del 2025, solo per coloro a cui spetta la riduzione dovrà essere versata:
- Pagamento della prima rata, in cui si richiederà il pagamento del 50% del dovuto annuo;
- La seconda rata, dovrà essere richiesta ricalcolata, prima del pagamento, con eventuale riduzione del 25% per i beneficiari del “bonus sociale per i rifiuti”.