CALCOLO IMPOSTA

Data di pubblicazione:
03 Aprile 2024
CALCOLO IMPOSTA

Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:

il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Calcolo dell’imposta per i fabbricati

La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)

55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista.
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione

Calcolo dell’imposta per i terreni

La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.

Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Aprile 2024