DEFINIZIONE AREA FABBRICABILE

Data di pubblicazione:
03 Aprile 2024
DEFINIZIONE AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o attuativo adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Quando, con l’adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l’obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza. Ai fini del periodo precedente, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURL della variazione allo strumento urbanistico, il servizio territorio identifica le variazioni patrimoniali apportate e fornisce ai servizi finanziari e patrimoniali (ufficio tributi) i dati necessari per la successiva comunicazione.

3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali.

4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Aprile 2024