Stato Civile

Data di pubblicazione:
28 Febbraio 2022
Stato Civile
  1. Certificati di Stato Civile
  2. Atti di nascita
  3. Atti di matrimonio e unione civile
  4. Accordi di separazione e divorzio
  5. Atti di morte e Disposizioni Anticipate di Trattamento

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Certificati di Stato Civile

Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza sono certificabili, in carta libera e senza diritti di segreteria, dal Comune che abbia nel proprio archivio l'atto in questione. 

Dai registri di Stato Civile possono essere desunti i certificati, gli estratti per riassunto e le copie integrali:

  1. il certificato consiste in un'attestazione sintetica dell'atto;
  2. l'estratto è comprensivo delle eventuali annotazioni che, previste dalla legge, sono aggiunte successivamente all'atto originale per mantenerlo aggiornato;
  3. la copia integrale è la fotocopia autenticata dell'atto così come è conservato nei registri di Stato Civile.

Nel caso in cui a richiedere tali certificazioni sia una persona diversa dal soggetto cui l'atto si riferisce, il rilascio è consentito presentando una delega scritta oppure una richiesta di accesso agli atti, motivata da un interesse attuale, concreto, giuridicamente tutelato e collegato al documento di cui si necessita.

 

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Atti di nascita

L'avvenuta nascita viene dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile, affinchè il neonato acquisisca il proprio status giuridico.

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  • da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
  • da entrambi i genitori qualora non siano tra loro coniugati;
  • singolarmente dalla madre o, nel caso sia stato effettuato il pre-riconoscimento, anche dal padre.
  • entro 3 giorni dall'evento presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto; 
  • entro 10 giorni dall'evento, o presso il Comune ove è avvenuto il parto, o di residenza dei genitori, oppure di residenza della madre, presentando l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica

Nel caso di nascita di un figlio all’estero, i genitori cittadini italiani devono rendere la dichiarazione di nascita dinanzi all’autorità consolare del luogo di nascita. Sarà compito del Consolato italiano inviare l’atto al Comune competente in Italia per la trascrizione.

Disciplina del cognome:

I genitori, al momento della nascita, concordi nella volontà possono scegliere di attribuire:

  • Il solo cognome paterno o materno;
  • Il doppio cognome paterno e materno o materno e paterno.

La circolare n. 63/2022 del Ministero dell'Interno spiega in dettaglio la procedura in oggetto.

Riconoscimento:

Il riconoscimento è una dichiarazione volontaria e irrevocabile, di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti di un figlio/a: può avvenire al momento della nascita, successivamente od anche prima. Il riconoscimento di chi ha già compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Adozioni:

Il Decreto di adozione è trascritto nei registri ed annotato a margine dell’atto di nascita, riportando il nuovo cognome acquisito dal minore. Salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria, questo tipo di informazioni non sono certificabili.

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Atti di matrimonio ed unione civile

L'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile; trascrive gli atti dei matrimoni religiosi avvenuti nel territorio comunale di riferimento, di modo che acquisicano effetti civili; trascrive infine gli atti dei matrimoni avvenuti all'estero o in altro Comune riguardanti i cittadini residenti.

   

Pubblicazioni di matrimonio

Lo scopo delle pubblicazioni consiste nell'accertare la sussistenza delle condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e nel pubblicizzare l'’evento, al fine di consentire a chi ne avesse motivo di presentare opposizione alla cerimonia.

Nel rivolgere l'istanza di pubblicazione al proprio Comune di residenza (direttamente all'Ufficiale di Stato Civile o indirettamente tramite richiesta del parroco o altro ministro di culto), è previsto che i nubendi dichiarino le proprie generalità, il proprio stato civile, l'indirizzo di abitazione e la cittadinanza, nonché la mancanza di impedimenti al matrimonio, di cui trattano gli articoli  84 e ss. del Codice Civile. 

L`atto di pubblicazione è consultabile in forma sintentica all'albo pretorio on-line per almeno otto giorni. Trascorsi tre giorni successivi al termine, il matrimonio può essere celebrato entro sei mesi.

  • Nel caso in cui l'evento sia celebrato in un Comune diverso da quello competente alle pubblicazioni, i nubendi richiedono di celebrare il loro matrimonio in un altro Comune per motivi di necessità e convenienza.
  • Il cittadino straniero deve presentare un nulla osta o un certificato di capacità matrimoniale, tradotto in italiano, eventualmente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità consolare diplomatica del proprio paese, dalla quale si evinca che, secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza, non vi sono ostacoli al matrimonio.

Modulo richiesta pubblicazioni di matrimonio per persone residenti o non residenti nel Comune di Luino.

 

Regime patrimoniale

I regimi patrimoniali tra cui i coniugi possono scegliere sono due: la comunione dei beni o la separazione dei beni. 

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non vi sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti della famiglia dopo il matrimonio costituiscono patrimonio comune, a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede, invece, che ciascuna parte conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta può essere dichiarata da entrambi i coniugi o prima o dopo la cerimonia e viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Unione civile

Chi intende costituire un'unione civile si rivolge al Comune di residenza: su appuntamento, si sottoscrive un'istanza nella quale si indica anche la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune.

Entro 30 giorni, verificata la veridicità delle dichiarazioni ricevute (stato libero, assenza di vincoli di parentela e di particolari procedimenti penali a carico), viene comunicata la conclusione dei controlli agli interessati, così che entro i successivi 180 giorni, l'unione civile può essere costituita nella Casa Comunale o nelle altre sedi previste per il matrimonio civile, in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni.

Luoghi del rito civile

Ambienti appositamente adibiti all’interno o all'esterno della Casa Comunale ospitano matrimoni e unioni civili. Come da delibere di Giunta n.89 del 07.06.2021, secondo la seguente direttiva, il Comune di Luino offre a disposizione, oltre la sede di Piazza Crivelli Serbelloni: l’Area Belvedere del Parco a Lago; i giardini e le sale di Palazzo Verbania; i giardini e le sale di Villa Hüssy di Piazza Risorgimento; gli spazi appartenenti all’area di pertinenza comunale in via Palazzi all’interno del complesso del Camin Hotel Colmegna.

Accordi di separazione e divorzio

Condizioni

I coniugi che intendano consensualmente

  • separarsi;
  • divorziare;
  • modificare le condizioni di separazione/divorzio stabilite in precedenza;

possono presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune

  • di residenza di uno o entrambi i coniugi; 
  • in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

a condizione che

  • non vi siano figli minori propri di entrambi i coniugi;
  • non vi siano figli, propri di entrambi, maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1994), o economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale in un'unica soluzione, ma solo corresponsioni a titolo di assegno periodico;
  • presupposto del divorzio sia la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale, o da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale.

Le fasi dell'accordo

  • Istanza per la prenotazione di appuntamento;
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di Stato Civile;
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare  per confermare o meno l'accordo sottoscritto; la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

 

Modulo per redazione "ACCORDO TRA CONIUGI" innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12 Legge n. 162/2014

 

 

Atti di morte

L'atto di morte attesta il decesso di una persona e viene redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto l'evento.

La dichiarazione di morte 

La Legge Italiana prevede una procedura a seconda del luogo in cui è avvenuto il decesso: in casa, in una struttura sanitaria o in un luogo pubblico.

Nel primo caso occorre contattare subito il medico curante, che constata le cause e compila i relativi documenti da portare poi in Comune. Se il decesso avvenisse in un ospedale o una casa di cura, la direzione sanitaria della struttura disbriga e trasmette i dati al Comune. Se avvenisse in un luogo pubblico, è necessario invece l’intervento delle forze dell’ordine e di un medico necroscopo, che svolgono gli opportuni accertamenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, entro ventiquattro ore dall'evento, forma l'atto di morte sulla base della documentazione ricevuta a seconda dei casi precedenti.

Permessi al trasporto della salma e alla sepoltura 

Effettuata la denuncia di morte e formato il relativo atto, a condizione che siano trascorse ventiquattro ore dall'evento, possono essere rilasciati questi due tipi di permesso.

Autorizzazione alla cremazione

Le cremazioni possono essere autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti mortali purché:

  • la volontà del de cuius hereditate agitur sia espressa in un atto testamentario o attraverso l'iscrizione ad un’associazione di cremazione (So.Crem); oppure
  • vi sia una dichiarazione, redatta attraverso apposito processo verbale innanzi all'ufficiale di Stato Civile, sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza, da tutti i familiari più prossimi, secondo la quale tale fosse stata la volontà del defunto. 

Le ceneri possono essere poi custodite nel cimitero, affidate a famigliari, oppure disperse.

 

Allegati: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione con testamento - senza testamento (si applica marca da bollo di 16 euro per l'autentica di firma).

 

Disposizioni Anticipate di Trattamento

La legge 219/2017 stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di indicare consapevolmente le proprie scelte, possa esprimersi anticipatamente in materia di trattamenti sanitari e di consentire o rifiutare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, secondo il principio che nessun trattamento medico può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Le D.A.T. delineano solo i trattamenti durante la vita del disponente, mentre non riguardano, invece, le manifestazioni di volontà post mortem quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria. 

Il proprio Comune di residenza, Ufficio di Stato Civile, è uno dei possibili luoghi in cui consegnare questo tipo di dichiarazioni: redatte in forma libera, scritta o audio/visiva, modificabili e revocabili dal disponente in qualsiasi momento, vengono cusotodite in Comune e registrate nel'apposita banca dati nazionale.

L’interessato residente nel Comune deve presentarsi personalmente con un documento d’identità in corso di validità e compilare il modulo di richiesta, Chi esprime una D.A.T. può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere: qualora il fiduciario non possa essere presente è sufficiente che il disponente consegni all’ufficio preposto il modulo relativo all’accettazione della nomina a fiduciario; tale modulo dovrà essere compilato, datato, sottoscritto dal fiduciario e allo stesso dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro del documento d’identità.

Il deposito è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.