Anagrafe

Data di pubblicazione:
28 Febbraio 2022
Anagrafe
  1. Certificati anagrafici

  2. Carta di identità elettronica (CIE)

  3. Cambio residenza

  4. Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

 

 

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Certificati anagrafici

I seguenti dati sono certificabili, anche in un unico documento in forma contestuale/cumulativa:

  • anagrafico di nascita;

  • anagrafico di matrimonio;

  • anagrafico di unione Civile;

  • anagrafico di morte;

  • di cittadinanza italiana;

  • di esistenza in vita;

  • di stato di famiglia, con o senza indicazione di rapporti di parentela;

  • di stato civile, stato libero o di vedovanza;

  • di residenza;

  • di cancellazione anagrafica;

  • di contratto di Convivenza.

A meno di specifica esenzione prevista dalla legge, considerando l'uso per cui è destinato, ogni certificato anagrafico viene rilasciato in carta resa legale tramite applicazione di una marca da bollo di 16,00 € (da acquistare in tabaccheria).

Le certificazioni possono essere anche scaricate direttamente dall'interessato, previa autenticazione SPID/CIE/CNS, dal sito dell'ANPR o attraverso il portale "Servizi on-line" di questo sito (vedi homepage).

I certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia possono essere non solo attuali, ma anche di tipo storico: vengono attestati dal Comune presso cui la situazione era in essere e non sono cumulabili con stati attuali.

 

Dichiarazioni sostitutive

Sempre utilizzabile nei rapporti con qualsiasi Pubblica Amministrazione, nonchè con i privati, l'autocertificazione permette al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo un atto amministrativo o notorio tramite una propria dichiarazione scritta e firmata. 

Si distinguono, ai sensi degli artt. art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, due tipi di autocertificazione: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel primo caso, si dichiarano dati certificabili da una autorità amministrativa; nel secondo un atto notorio (o di notorietà), il quale appartiene alla categoria delle verbalizzazioni e riguarda stati, qualità personali o fatti presenti ed avvenuti relativi al dichiarante o altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni rivolte a pubbliche amministrazioni sono sempre in carta libera: sono firmate, previa identificazione tramite documento d'identità, alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure sottoscritte e presentate insieme ad una fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante. 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte a privati possono invece richiedere l'autentificazione della firma apposta in calce al documento: in tale caso la dichiarazione è resa in carta legale e soggetta quindi all'imposta di bollo (16,00 €). 

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 Carta di identità elettronica (CIE)

  • Documento di identificazione prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

  • Chiave di accesso ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione;

  • Titolo valido per l’espatrio negli Stati dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

I cittadini residenti a Luino possono presentarsi personalmente in ufficio anagrafe senza appuntamento negli orari di apertura al pubblico muniti di:

  1. una fototessera recente e tessera sanitaria;

  2. la precedente carta di identità scaduta, deteriorata o prossima alla scadenza. In caso di furto o smarrimento, è necessario esibire la denuncia sporta alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri; 

  3. 22,20 euro (costo del documento) pagabili con bancomat, carta di credito etc. direttamente allo sportello oppure in contanti presso un centro convenzionato PagoPA previa emissione di avviso di pagamento;

  • Nel caso il rilascio della carta di identità sia per un minorenne, bisogna che venga accompagnato da entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

La carta di identità elettronica sara' inviata direttamente all'indirizzo di residenza o in altro luogo indicato entro sei (6) giorni lavorativi tramite posta raccomandata. Al momento dell'emissione verra' rilasciato un provvisorio valido solo all'interno del territorio nazionale con il quale non sara' possibile espatriare, ad eccezione dei lavoratori frontalieri che potranno utilizzarlo solo per recarsi sul luogo del lavoro unitamente al permesso.

Al momento della richiesta verranno raccolte le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria dai 12 anni in su come previsto dall'art. 3, comma 2, del r.d. 773/1931, modificato dall'art. 40, comma 2 lett. a, del d.L. n. 1/2012) e sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti a scopo trapianto.

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

  • 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;

  • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni;

  • 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita per i maggiorenni.

La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità invece di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo di residenza (Circolare Ministero dell'Interno n. 24 del 31.12.1992).

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Cambio di residenza

Premesso che il requisito principale è la dimora abituale, la residenza viene registrata presentando i seguenti documenti:


1. Un modulo compilato e firmato da chi cambia residenza;
2. Copia del documento di identità di ciascuna persona che si trasferisce: fronte/retro carta d'identità o patente, o passaporto;
3. Copia del titolo di occupazione dell'immobile:
- se di PROPRIETA': della nota di trascrizione del rogito di acquisto (pagina finale con riepilogo dei dati dell'acquirente e catastali);
- se in AFFITTO: del contratto di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate (pagine iniziali e finali, le quali contengono i dati del locatore/i, del locatario/i, dati catastali e della registrazione all'Agenzia delle Entrate);
- se in COMODATO D'USO: del contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate.

Informazioni sugli obblighi fiscali dopo aver stipulato un contratto di affitto o comodato si trovano al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/fabbricati-e-terreni/registrazione-contratti

 

 

Eventualmente, sono inoltre necessari dei moduli specifici a seconda dei casi, tratti dalla sezione Modulistica
1. Nel caso si sia ospitati,si presenta una dichiarazione scritta e firmata dchi già risiede (dich. di affettività o di accoglienza);
2. Qualora a trasferirsi siano persone non menzionate nel contratto d'affitto o di comodato, si aggiunge una dichiarazione scritta e firmata dal proprietario di casa;
3. Se a trasferirsi siano minorenni insieme un solo genitore, serve una dichiarazione scritta e firmata dall'altro genitore;
4. In aggiunta, ai cittadini extra-UE si richiede il permesso di soggiorno in corso di validità, mentre per i cittadini UE alla prima registrazione anagrafica la richiesta è disciplinata ai sensi del d.lgs. 30/2007.
 


Tempistica
Il cambio di residenza viene registrato subito o al massimo entro due giorni lavorativi.
Entro i 45 giorni successivi, vengono svolti con l'ausilio della Polizia Locale degli accertamenti al fine di verificare e confermare quanto ricevuto nella dichiarazione.

In caso di esito negativo di tali accertamenti, il dichiarante viene informato, al fine di consentire spiegazioni e il mantenimento della variazione anagrafica, la quale altrimenti decadrebbe con il conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente, nonché segnalazione alle locale autorità di pubblica sicurezza.


Chi possiede patente e veicoli intestati o co-intestati avrà da subito aggiornato il proprio indirizzo di residenza tramite comunicazione telematica dall'anagrafe alla motorizzazione civile, senza che venga rilasciata un'attestazione. Questa può essere eventualmente scaricata on-line attraverso ilportaledellautomobilista.it per essere esibita in caso di necessità.

 

 

Si indirizzano infine gli interessati a consultare la sezione Tributi di questo sito per informarsi sull'aggiornamento della tassa rifiuti (TARI).

 

 

 

 

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Anagrafe Italiani Residenti all'Estero

L' A.I.R.E. è un archivio anagrafico nel quale vengono raccolte, in modo sistematico, le schede individuali e di famiglia relative ai cittadini italiani che dimorano abitualmente all’estero. 

L’iscrizione è un diritto-dovere che costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi ed esercitare importanti diritti.

Viene effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dall'espatrio e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di ultima residenza, il quale provvede ad inserire il nominativo nella propria A.I.R.E. locale. E' possibile anche pre-iscriversi presso il proprio Comune. 

L'iscrizione all'A.I.R.E. avviene anche per

- le persone nate all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita;

- le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all'estero.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E. le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero; i familiari che pur essendo conviventi con un iscritto A.I.R.E. non hanno cittadinanza italiana.

La cancellazione viene effettuata:

  • per rimpatrio in Italia;

  • per perdita della cittadinanza  italiana;

  • per decesso;

  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

  1. trascorsi cento anni dalla nascita;

  2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

  3. quando risulti inesistente l’indirizzo all’estero;

  4. a causa del ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione Europea nonché le consultazioni referendarie locali.

 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato a fine 2012 la presente guida di riferimento, che è a tuttora un completo riepilogo dell'argomento.

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